PILLOLE INFORMATIVE FIMAA MILOMB a cura della nostra Consulente Legale avv. Francesca Erba

09 May 2025
News

ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PRIMA CASA IN COMUNIONE PRO INDIVISO (99% il figlio e 1% la madre) CON APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI DI ACQUISTO PRIMA CASA: La vendita della medesima casa prima della decorrenza del quinquennio, senza riacquisto di nuova abitazione principale, comporta la perdita del beneficio sull’acquisto della prima casa ammettendo la legittimità dell’azione di recupero dell'Agenzia delle Entrate per la perdita del beneficio interamente verso uno dei comproprietari. Si afferma infatti la piena solidarietà dei due comproprietari pro indiviso per il debito tributario generato dall’applicazione della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Non scatta alcun problema di legittimità se la pretesa tributaria è agita contro il soggetto che detiene la minor quota del bene inizialmente agevolato. La suddivisione delle quote rileva, infatti, solo nei rapporto tra i compartecipi alla comunione pro indiviso. (Ord. Cass. del 03.02.25, raccolta 2505/2025)