RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE. RISARCIMENTO DANNO Il locatore ha diritto a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (es. i canoni che avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto). Tale risarcimento tuttavia non avviene "in automatico" ma richiede la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo restando l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell'art. 1591 c.c., che disciplina la diversa ipotesi della ritardata restituzione dell’immobile.